Art. 3.

      1. La proiezione dei film nel circuito televisivo, in tutte le sue forme, quali, in particolare, tv pubblica e privata, tv satellitare, pay tv, video on demand, tv via cavo e tutte le altre forme di trasmissione rese possibili dallo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva, deve essere programmata decorsi dodici mesi dalla data di uscita degli stessi nel circuito del videonoleggio. A tale fine è fatto espresso divieto alle case produttrici e distributrici di programmare la proiezione dei film entro il limite indicato al precedente periodo.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base dei princìpi e criteri direttivi da essa desumibili, un decreto legislativo al fine di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del divieto previsto al comma 1 del presente articolo.